L’attuale normativa di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituita dal Decreto Legislativo 81/2008 e S.M.I., ha specificamente individuato lo “stress lavoro-correlato” come uno dei rischi in oggetto di valutazione, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
Nel Decreto legislativo 81/08 viene infatti stabilito con chiarezza che la valutazione dei rischi ”deve riguardare tutti i rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004…”.
Inoltre, ha demandato alla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro il compito di “elaborare le indicazione necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato”, successivamente emanate il 17/11/2010.
L’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato è quindi entrato effettivamente in vigore il 31 Dicembre 2010.
Nell’accordo quadro europeo dell’8 Ottobre 2004, lo stress-lavoro correlato è definito come “una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”.
Sono quindi escluse dal processo di valutazione:
Samas adotta la metodologia indicata dalle diverse linee guida INAIL/ex-ISPESL, Regione Lombardia, Coordinamento Tecnico Interregionale, definite a partire dall’accordo quadro europeo dell’8 ottobre 2004 e dalle indicazioni della commissione consultiva permanente, che propongono i seguenti obiettivi:
Seguendo la proposta metodologica adottata, gli obiettivi individuati vengono quindi perseguiti con le seguenti modalità:
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori appartenenti a tre distinte famiglie:
L’intento della valutazione oggettiva è quello di fare una fotografia della realtà organizzativa al fine di compiere una valutazione preliminare del livello di rischio stress dell’area interessata e di fornire indicazione per l’attuazione di eventuali misure correttive.
Se si rileva un rischio alto e interventi inefficaci:
2. Valutazione approfondita, mirata a valutare la percezione soggettiva dello stress da parte dei lavoratori attraverso questionari, interviste e focus group.
N.b. La fase preliminare, per le sue caratteristiche, non sempre consente di comprendere il fenomeno e quindi di adottare misure correttive.
In tale ottica, spetta al valutatore decidere se passare direttamente ad una fase di approfondimento o cercare di identificare delle possibili misure correttive.